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Sicurezza alimentare e normativa di legge

by luciano

La sicurezza alimentare è diventata elemento imprescindibile per una società che voglia tutelare la salute pubblica e l’ordine economico inteso come tutela delle imprese dalla concorrenza sleale . Il DDL di riforma dei reati agroalimentari (DDL S. 283 del 08/03/2020) ha infatti previsto il concetto di tutela del patrimonio agroalimentare, la definizione di comportamenti a rischio in tutte le fasi della filiera e l’introduzione del reato di “agropirateria”.
Importanti, inoltre, che il reato di frode sia revisionato includendo le attività realizzate in fasi precedenti come il ricorso a segni distintivi con indicazioni false e ingannevoli. In questo modo verranno tutelati anche i prodotti convenzionali Oggi lo sono solo i prodotti Dop e Igp. Diventerà obbligo non solo la certificazione dell’origine ma anche la completa tracciabilità fino alla verifica delle informazioni in etichetta. In ultimo ma rilevante va segnalato l’introduzione di sanzioni relative a comportamenti riguardanti le attività volte ad assicurare la sicurezza lungo la filiera come le condizioni di trasporto e di conservazione dei prodotti prima della loro immissione al consumo.

Rilevante, ad esempio, è il contenuto dell’art. 517 del codice penale come verrebbe modificato dal DDL richiamato:
“«Art. 517. – (Vendita di alimenti con segni mendaci). – Chiunque, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull’origine o provenienza geografica ovvero sull’identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro».”

L’articolo soprariportato, per quanto riguarda il grano, sarà veramente efficace solo se, però, saranno definite “obbligatorie” le informazioni riguardanti tutta la filiera a partire dall’identità della varietà di grano per arrivare a tutti ingredienti usati nella preparazione dei prodotti finiti tranne quelli presenti in “tracce”. La normativa attuale, ad esempio, ammette la possibilità di aggiungere glutine in una farina entro certi limiti senza doverlo segnalare nell’etichetta. Questo è deleterio per i soggetti sensibili al glutine non celiaci, per i soggetti che sono nella fase di reintroduzione del glutine ed in generale per tutti i soggetti per i quali il glutine possa rappresentare un possibile problema. Parimenti sarebbe necessario in etichetta indicare il metodo di preparazione dei prodotti finiti e tutti gli ingredienti utilizzati. E’ da sottolineare, infatti come per il lievito naturale o pasta acida non esista ancora una univoca definizione così come la esatta specifica degli ingredienti usati. Il DDL . N. 3265 Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane è stato approvato dalla Camera dei deputati il 06-12-23017 ma non ha ancora proseguito il suo corso.

Composizione delle proteine del grano monococco

by luciano

Presentazione dello studio del Dt. K.J. Mueller et al. : Studies on the protein composition and baking quality of einkorn lines (2006).
Lo studio analizza la composizione quantitativa e qualitativa delle proteine di 24 cultivar di grano monococco. Lo studio è interessante in quanto ha evidenziato la possibilità di classificare le accessioni di monococco attraverso la presenza delle γ gliadine. “The absence of a group of γ-gliadins at the beginning of the γ-gliadin elution region was unique for einkorn compared to all other wheat species. “
Questa caratteristica ne permette la classificazione in quattro gruppi, ulteriore sottodivisione è possibile analizzando il numero di ω5-gliadine presenti e le subunità delle glutenine a basso peso molecolare. Inoltre la individuazione delle singole proteine del glutine, loro sottogruppi e il rapporto tra le componenti evidenzia le notevoli differenze con la farina di grano spelta e grano tenero ed sottolinea le caratteristiche che rendono la farina di grano monococco meno perfoprmante per la realizzazione di prodotti da forno salati (pane). Più dettagli in: https://www.researchgate.net/publication/226901132_Studies_on_the_protein_composition_and_baking_quality_of_einkorn_lines.

Pane di grano monococco 100%: la forza del glutine fa la differenza

by luciano

Lo studio ha lo scopo di valutare il ruolo della forza del glutine di uno stesso genotipo (imprinting genetico uguale) ma con coltivazione differente sul volume finale del pane.
Sono stati, quindi, realizzati due pani con due farine di grano monococco del tutto identici per quantità di ingredienti e modalità di esecuzione. Entrambe le farine utilizzate appartengono al genotipo monococco tipo ID331; uno (A) coltivato senza alcun fertilizzante né altri composti chimici, l’altro (B) coltivato con l’apporto di azoto.

Entrambi i pani sono stati preparati con la stessa metodica:
New Method for making fermented bakery products n. EP 3305078B1: at the bottom of https://glutenlight.eu/en/2019/09/27/einkorn-bread100/
Il risultato evidenzia in modo netto come la forza del glutine (1) abbia svolto un ruolo decisivo nel conferire al pane (B) un volume superiore, una mollica più aperta e regolare (Foto NN. 3, 4, 5, 6, 7, 8).

E’ noto che l’apporto di azoto contribuisce ad aumentare sia la quantità che la forza del glutine (2). Questo è stato un fattore decisivo per lo sviluppo dell’agrotecnica che ha permesso da avere farine con una migliore lavorabilità dal punto di vista industriale; l’aumento della forza del glutine ha, però, comportato parallelamente un glutine meno digeribile (3) e meno tollerabile (4).