La sicurezza alimentare è diventata elemento imprescindibile per una società che voglia tutelare la salute pubblica e l’ordine economico inteso come tutela delle imprese dalla concorrenza sleale . Il DDL di riforma dei reati agroalimentari (DDL S. 283 del 08/03/2020) ha infatti previsto il concetto di tutela del patrimonio agroalimentare, la definizione di comportamenti a rischio in tutte le fasi della filiera e l’introduzione del reato di “agropirateria”.
Importanti, inoltre, che il reato di frode sia revisionato includendo le attività realizzate in fasi precedenti come il ricorso a segni distintivi con indicazioni false e ingannevoli. In questo modo verranno tutelati anche i prodotti convenzionali Oggi lo sono solo i prodotti Dop e Igp. Diventerà obbligo non solo la certificazione dell’origine ma anche la completa tracciabilità fino alla verifica delle informazioni in etichetta. In ultimo ma rilevante va segnalato l’introduzione di sanzioni relative a comportamenti riguardanti le attività volte ad assicurare la sicurezza lungo la filiera come le condizioni di trasporto e di conservazione dei prodotti prima della loro immissione al consumo.
Rilevante, ad esempio, è il contenuto dell’art. 517 del codice penale come verrebbe modificato dal DDL richiamato:
“«Art. 517. – (Vendita di alimenti con segni mendaci). – Chiunque, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull’origine o provenienza geografica ovvero sull’identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro».”
L’articolo soprariportato, per quanto riguarda il grano, sarà veramente efficace solo se, però, saranno definite “obbligatorie” le informazioni riguardanti tutta la filiera a partire dall’identità della varietà di grano per arrivare a tutti ingredienti usati nella preparazione dei prodotti finiti tranne quelli presenti in “tracce”. La normativa attuale, ad esempio, ammette la possibilità di aggiungere glutine in una farina entro certi limiti senza doverlo segnalare nell’etichetta. Questo è deleterio per i soggetti sensibili al glutine non celiaci, per i soggetti che sono nella fase di reintroduzione del glutine ed in generale per tutti i soggetti per i quali il glutine possa rappresentare un possibile problema. Parimenti sarebbe necessario in etichetta indicare il metodo di preparazione dei prodotti finiti e tutti gli ingredienti utilizzati. E’ da sottolineare, infatti come per il lievito naturale o pasta acida non esista ancora una univoca definizione così come la esatta specifica degli ingredienti usati. Il DDL . N. 3265 Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane è stato approvato dalla Camera dei deputati il 06-12-23017 ma non ha ancora proseguito il suo corso.
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